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 Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010

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MessaggioTitolo: Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010   Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010 Icon_minitime2010-07-13, 15:21

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010


1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all’art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

2. A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

2. COMITATI REGIONALI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:
- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2009/2010;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
- dalle Società ammesse a completamento dell’organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.


b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2010/2011, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall’1.1.1991 in poi
- 1 nato dall’1.1.1992 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori.

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, avvalendosi della facoltà concessagli dalla L.N.D., nella seduta del 23 Giugno 2010 ha stabilito l’obbligo per le società di impiegare nelle singole gare dell’attività ufficiale, 2010/2011, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di Tre calciatori giovani così come appresso indicato:
2 (due) nati dall’1.1.1991
1 (uno) nato dall’1.1.1992


L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1991 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1992 in poi.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2010/2011, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 aprile 2010);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.

d) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2011/2012 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2010/2011, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:
- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione.

e) Gare di spareggio-promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2010/2011, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 16 Maggio 2011, disputeranno le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2011/2012. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

f) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.


5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, la XLV Edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Lunedì 31 Gennaio 2011 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia riportato a pag. 55 del presente Comunicato Ufficiale.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:
c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2011/2012.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2011-2012 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che ha acquisito il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

III) DISPOSIZIONI GENERALI – Le notizie riguardanti il C.R. Sicilia sono riportate a pag. 52 del presente Comunicato Ufficiale

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI –
Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2010-2011:

a) Diritti di iscrizione

Comitato Interregionale
- Campionato Nazionale Serie D €.10.000,00
- Campionato Nazionale “Juniores” €. 2.000,00

Comitati Regionali
- Campionato di Eccellenza da 2.000 fino a 3.000 €.

- Campionato di Promozione da 1.400 fino a 2.400 €.

b) Diritti di associazione alla L.N.D. €. 250,00


c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) €. 55,00


Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai Campionati
di propria competenza della Stagione Sportiva 2010-2011:

d) Assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dai Comitati e dalle Divisioni secondo criteri di discrezionalità.

d) Acconto Spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati Regionali della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

e) Acconto Spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Comitato Interregionale e dalle Divisioni della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

f) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale e dalle Divisioni della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
1ª rinuncia €. 500,00
2ª rinuncia €. 1.000,00
3ª rinuncia €. 2.000,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

4) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:
- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.
5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale “Juniores”;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
- Campionato Provinciale “Juniores”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati ed alle Divisioni, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l’effettuazione.

8 ) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.
In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
c) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.
Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2010/2011, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punti A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonchè della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2009/2010. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2010-2011, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società retrocessa dalla Serie D 2009-2010, secondo la graduatoria predisposta dal Comitato Interregionale, e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2009-2010, seguendo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2010-2011, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie prediposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Comitato Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2010/2011 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2010/2011.
Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2010/2011 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2010/2011.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D E 14.000,00
- Campionato di Eccellenza E 11.500,00
- Campionato di Promozione E 9.500,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

16) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.
Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonchè dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49, delle N.O.I.F..

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie “A”, “A/2” e “B” di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
d) i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.

25) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

26) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

27) FUSIONI DI SOCIETA’, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

28) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2010/2011 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

29) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

31) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2010/2011, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

32) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della Stagione Sportiva 2010-2011, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l’estratto conto presso la F.I.G.C., l’importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

34) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

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Fonte: www.lnd.it
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MessaggioTitolo: Re: Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010   Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010 Icon_minitime2010-07-13, 15:25

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

• ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32

• COPPA SICILIA Gironi da comporre

2.2. ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO

Le notizie sono pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

2.3. MANIFESTAZIONI NAZIONALI ORGANIZZATE DALLA L.N.D. – C.U. n. 5 del 1 LUGLIO 2010

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2009-2010, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle Regioni.

Mercoledì 09-02-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - prima fase triangolare
ottavi andata
Mercoledì 16-02-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - prima fase triangolare
ottavi ritorno
Mercoledì 2-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - prima fase triangolare
Mercoledì 2-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - quarti di andata
Mercoledì 09-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - quarti di ritorno
Mercoledì 16-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - semifinali andata
Mercoledì 23-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - semifinali ritorno
Mercoledì 30-03-2011 - COPPA ITALIA CALCIO A 11 - FINALE

Domenica 29-05-2011 - SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA - 1°t. gara andata
Domenica 05-06-2011 - SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA - 1°t. gara ritorno
Domenica 12-06-2011 - SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA - 2°t. gara andata
Domenica 19-06-2011 - SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA - 2°t. gara ritorno

2.4. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE –

Ci sembra utile ricordare che le l’eventuale scelta di “retrocedere” e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, al Presidente Federale.
Ad ogni buon conto, la Presidenza Federale ha quasi sempre concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un’attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, “Pura” attivita’ Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.
Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l’eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva 2009/2010, hanno disputato gare nell’attività calcistica in cui si richiede l’iscrizione.
Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunziando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l’istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Comitato Regionale.
La Presidenza Federale ha quasi sempre concesso il passaggio mantenendo l’anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

2.5. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE
STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2009/2010, intendano concorrere all’ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare apposita domanda, unitamente al modello allegato, presso questo Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 16 LUGLIO 2010, o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purche’ pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di “Ripescaggio” ha carattere perentorio.

La domanda dovrà contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il “Ripescaggio” nonche’ l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2010, e dovrà essere depositata in busta “chiusa”, con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, “RIPESCAGGIO”. Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta “RIPESCAGGIO”. Si precisa che la domanda di “Iscrizione” al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta e’ stata inviata unitamente alla domanda di “Ripescaggio”.
Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà’, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.
E’ stata costituita apposita Commissione che provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle domande, non prima di Lunedi’ 26 Luglio 2010. Fino a quella data le domande rimarranno in busta chiusa e ben custodite.
Per concorrere occorre seguire le procedure di cui al Regolamento allegato al Comunicato Ufficiale N. 502/UNICO del 24 Giugno 2010.

2.6. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

A partire dalla prossima Stagione Sportiva 2010/2011, le iscrizioni alle varie competizioni dovranno avvenire, da parte delle Societa’, via WEB, attraverso il sito www.lnd.it cliccando “area Società”. Con successivi Comunicati Ufficiali verranno diramate le relative modalita’. Tuttavia, trattandosi di una nuova procedura, le Societa’ sono, comunque, invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le modalita’ stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2010/2011, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione entro i termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega ai sensi del NUOVO TESTO dell'Art. 24 del Regolamento della L.N.D. che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 24 - REGOLAMENTO L.N.D.
L'iscrizione ai Campionati

1. Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti, secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 27 del presente Regolamento. Le Societa’ sono tenute a svolgere l’attivita’ sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 19 delle N.O.I.F.;

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attivita’ regionale o nazionale e organizzazione.

I Comitati e le Divisioni hanno facolta’ di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lettera c) siano versati in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Societa’ secondo i termini e le modalita’ stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 Dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle Societa’ aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fidejussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.


------------°°°°°°------------

In particolare le Società devono inviare a questo Comitato Regionale i seguenti moduli:

A) domanda di iscrizione (Mod. 6 L.N.D. allegato) con allegata copia autenticata dell'ultimo Verbale dell'Assemblea Societaria.
Si raccomanda l’indicazione completa dei nominativi che compongono il Consiglio Direttivo (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma) nonché indicare chiaramente l’indirizzo per l’inoltro della corrispondenza senza dimenticare di apporre - sul retro - il timbro della Società e la firma del Presidente.
Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un solo Consigliere) dovrà essere inviato relativo verbale accompagnato da una lettera ove sono indicati i dati dei nuovi Dirigenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, firma e carica sociale).
In caso di modifica del Consiglio Direttivo – soprattutto del Presidente – devono essere allegate le relative dimissioni; ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta l’art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:

“ il tesseramento dei dirigenti e collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’ iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”.

B) Nulla-osta disponibiltà campo di giuco (modulo allegato).

C) Disposizioni in materia di onorabilita’ (modulo allegato) dei dirigenti ai sensi dell'Art. 22 bis commi 1), 6) e 7) delle N.O.I.F. –
Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito Regionale e Provinciale l’obbligo di cui alla prima parte del comma 6) grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall’Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

D) Scheda di iscrizione al Campionato Juniores Regionale (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Societa’ siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2010/2011).

E) Diritti ed Oneri per la partecipazione ai Campionati. Gli importi stabiliti dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario gia’ emesso in favore:

L.N.D. C.R. SICILIA – BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia PALERMO MARIANO ST. -
IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n.conto
IT 53 X 01020 04720 000300644037

Copia della ricevuta dovra’ essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

* * *
ATTIVAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS
Il Comitato Regionale, al fine di rendere più agevole il servizio di riscossione delle rimesse di cui sopra, ha provveduto ad attivare – presso la propria sede - un apposito terminale POS. Le Società che lo riterranno potranno effettuare i pagamenti dovuti tramite l’utilizzo del Bancomat.
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Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e depositi cauzionali) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria maggiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i diritti d’ iscrizione al Campionato.

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato Art. 24 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 24 stabilisce, altresi’, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. e’ stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonche’, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi campionati.

Cio’ significa che le Societa’ interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Societa’ inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010).

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Si precisa che su tutte le somme che verranno versate successivamente alla data di iscrizione al Campionato, verra’ applicata una penale in ragione dello 0,5% mensile.

Le domande di iscrizione per i Campionati di Terza Categoria, Calcio a 5 Maschile Provinciale, Calcio a Cinque Femminile Provinciale e Calcio a Undici Femminile Provinciale Serie D possono essere depositate anche presso le Delegazioni Provinciali/Distrettuale di competenza, sempre complete di tutta la documentazione prevista e nei prescritti termini, con copia a questo C.R. Sicilia.
Non è consentita l’iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l’invio di domande incomplete dei documenti sopra elencati o con allegati assegni “Bancari” di conto corrente.
In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

2.7. ISCRIZIONE CAMPIONATI 2010/2011 - SCADENZE – DIRITTI ED ONERI FINANZIARI
Si riportano qui di seguito le date di scadenza nonche’ i diritti ed oneri finanziari complessivi, distinti per singolo Campionato:

CALCIO A 11 MASCHILE

• Campionato di Eccellenza ore 12.00 - Venerdi’ 23.07.2010 € 9.500,00



DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Si specificano gli importi che le Societa’ debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2010/2011.

Comitati Regionali

A) Diritti di iscrizione

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza € 2.900,00
B) Diritti di associazione alla L.N.D. € 250,00

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) € 55,00

Si specificano, altresi’, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Societa’ per l’iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2010/2011.

D) Contributo Spese Attivita’ Regionale e
Organizzazione

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza € 1.750,00
E) Deposito Cauzionale e Spese
Assicurative

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza € 4.600,00

SI FA PRESENTE, PERTANTO, CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LE SOCIETA’ DOVRANNO NECESSARIAMENTE VERSARE, OLTRE AL SALDO PASSIVO AL 30.06.2010, LE SEGUENTI SOMME:

Calcio a 11 Maschile Ecc.
€ 250,00 (Tassa associativa alla L.N.D.) + € 2.900,00 (Diritti di iscrizione) + € 1.905,00 (30% Assicurazione tesserati Deposito Cauzionale Contributo spese attivita’ Regionale e Organizzazione) = TOTALE € 5.055,00



2.8. CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONTENUTO DEL NOVELLATO ART. 24 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – ISCRIZIONI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI –

Si precisa che alla data di scadenza del termine ordinatorio - indicato al punto 3.1.6. – deve essere inviata la documentazione di cui al punto 3.1.5. occorrente per la iscrizione al Campionato di competenza.

SI FA PRESENTE CHE GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DETTE RICHIESTE DOVRANNO NECESSARIAMENTE CONTENERE, A PENA DI DECADEZA, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE (MOD. 6).
SI RIBADISCE: IN ASSENZA DEL MOD. 6 SI DECADE DALL’AFFILIAZIONE.

Alla scadenza del termine ordinatorio di cui sopra il Comitato verifichera’ le domande di iscrizione pervenute (MOD. 6) ed individuera’ un termine perentorio entro il quale le Societa’ saranno chiamate a regolarizzare il resto (vedi nuovo testo Art. 24 Regolamento L.N.D. riportato al punto 3.1.5. piu’ sopra richiamato). Per maggiore chiarezza si riporta quanto previsto dalla L.N.D. con nota del 15 Giugno 2010:

“ Si fa presente che l’inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva competenti con una ammenda oppure con punti di penalizzazione. In tal senso, i Comitati dovranno indicare la tipologia della sanzione che riterranno adottare ”.

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella seduta del 23 Giugno 2010 ha deliberato, per i casi di inadempienza, l’applicazione di una ammenda variabile da € 50,00 ad € 400,00.

Si fa presente, altresi’, che l’inosservanza del termine perentorio anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non ammissione della Societa’ al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO

Le notizie sono pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

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2.9. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL “GIANFRANCO PROVENZANO” - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Alla Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” partecipano d’ufficio le 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2010/2011.

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 23 Giugno 2010, ha deliberato che la gara FINALE si disputera’ sul Campo Comunale di LICATA.

La Società vincente la Coppa Italia Dilettanti Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale.
Regolamento (C.U. n. 4 del 1 Luglio 2010)

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2010 – 2011, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2010/2011 la XLVa
Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:
• Campionato Nazionale Serie D
• Campionati di Eccellenza e Promozione
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2010/2011, si svolgerà secondo la seguente formula:
a) Società Campionato Nazionale Serie D
Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.
b) Società di Eccellenza e Società di Promozione
La prima fase della manifestazione sarà organizzata dal singoli Comitati Regionali secondo Ia formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.
Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2011 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.
Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:
- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.
Si precisa peraltro che per l’Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:
1 nato dall’1.1.1991 in poi
1 nato dall’1.1.1992 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dalI’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:
Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:
- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.
Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate, tenuto anche conto della facilità di collegamento.
Nella gara unica di Finale (che si disputerà a Roma), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, I'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2011/2012.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
c) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
d) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2010/2011 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.
ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per Ia fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato Interregionale, per le gare relative alle Società dell’Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, Ia disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE

Per Ia fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, Ia disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.
Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.
ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.
Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.
ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari
- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come Ia squadra che disputerà Ia prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato Ia prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra Ia due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta;

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre Ia vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17, del C.G.S..
ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..
ART. 13

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.


2.13. DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

CALCIO A UNDICI MASCHILE

• Campionato di Eccellenza Regionale Domenica 12 Settembre 2010


2.14. DATE INIZIO COPPE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

CALCIO A 11 MASCHILE

• Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano”
(Eccellenza - Prima fase) Domenica 29 Agosto 2010
Domenica 05 Settembre 2010

2.15. CAMPI DI GIUOCO

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recita il sottonotato Articolo delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 19 N.O.I.F.
Impianto sportivo

1. - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. - L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

3. - In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell’istanza:

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione , delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. - In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l’attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune.
L’individuazione dell’impianto sportivo è effettuata d’intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l’impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest’ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell’art. 17 e dal comma 3 dell’art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.

**********

Senza alcuna possibilità di deroga, peraltro non di competenza di questo Comitato Regionale, ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:

Art. 27 Regolamento L.N.D. (Nuovo)
I Campi di giuoco

1. - Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:


B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco
- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.

È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi
Gli spogliatoi devono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria, di 3ª Categoria “Under 21”, Juniores “Under 18”, di 3ª Categoria “Under 18” ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco.
Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

2.16. PUBBLICA FRUIBILITA’ DEGLI IMPIANTI
Si ricorda alle Società affiliate che gli impianti possono essere destinati alla pubblica fruizione solamente se muniti del nulla-osta rilasciato dalla:

1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R. n° 311 del 28 maggio 2001 (G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001)

Si fa, infatti, presente che la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(Cool del 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiarisce che l’autocertificazione del tecnico prevista dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, sostituisce solamente i controlli e le verifiche che le Commissioni (Provinciale o Comunale) sono tenute ad effettuare sui luoghi, ma non il parere, la cui emanazione è di esclusiva competenza delle stesse.

2.17. UTILIZZAZIONE STRUTTURE CALCISTICHE A “PORTE CHIUSE”
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

2.18. TARIFFE PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Ad integrazione di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 34 del 16/01/08, si indicano qui di seguito le tariffe per l’omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione di un campo di calcio con un solo sopralluogo:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 150,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 250,00

Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 100,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 130,00

Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 80,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 100,00


Omologazione Impianto di Illuminazione

Ove sia sufficiente un solo sopralluogo:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 150,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 250,00

Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 100,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 130,00

Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo:
Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C. = € 80,00
Omologazione Richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, etc…) = € 100,00

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al “Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. - L.N.D., Settore Impianti, Viale Ugo La Malfa, 122 - 90147 Palermo”, allegando copia del bonifico bancario gia’ emesso in favore:

L.N.D. C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA – Agenzia PALERMO MARIANO ST. -
IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n.conto
IT 53 X 01020 04720 000300644037

di importo pari alla tipologia dell’intervento richiesto.

Fonte: www.lnd.it
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MessaggioTitolo: Re: Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010   Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010 Icon_minitime2010-07-13, 15:27



2.19. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Si informa che il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 Giugno 2010 ha riconfermato il nuovo meccanismo relativo allo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out per la Stagione Sportiva 2010/2011.
Pertanto, le predette gare si svolgeranno in gara unica sul campo della squadra migliore classificata e, quindi, non piu’ in campo neutro.
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parita’, si procedera’ all’effettuazione dei tempi supplementari e degli eventuali tiri di rigore.
Con successivi Comunicati saranno definite le modalita’ di svolgimento dei Play-Off e dei Play-Out di cui in argomento.
2.21. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – C.U. N. 3 dell’1 Luglio 2010 della L.N.D.

Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2010/2011:

• dal 8 agosto 2010 ore 16.00
• dal 19 settembre 2010 ore 15.30
• dal 31 ottobre 2010 ore 14.30
• dal 6 febbraio 2011 ore 15.00
• dal 27 marzo 2011 ore 16.00
• dal 1 maggio 2011 ore 16.30

Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati.

2.22. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 dell’1 Luglio 2010 della L.N.D.

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

°°°°°°°°°°°°°°°
Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all’ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell’inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno, facendo presente che a partire dal 31 Gennaio 2011 si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2011, facendo presente che, relativamente all’Attivita’ Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverrano oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che la competente Commissione Disciplinare Territoriale intenderà assumere.

2.23. TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. IN VIGORE NEL PERIODO DAL 1°LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2013 – Circolare n. 7 del 1 Luglio 2010

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla INA ASSITALIA, le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013.

Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (convenzione infortuni con relativa tabella lesioni, responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela legale) prevedono le garanzie indicate negli allegati al presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante.

Sono scaricabili dal sito www.lnd.it lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri.

Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’ pari a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D..
Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.

Si ricorda, inoltre, che e’ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450

2.24. TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI
Si informano le Società che qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.

Si invitano le Società, in possesso di tessere plastificate scadute, di provvedere ad eseguire l’apposita procedura di rinnovo che riportiamo qui di seguito:

“Qualora un proprio giocatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta. Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore invitiamo a spedire la tessera a questo Comitato.
Le Società che sono in possesso di tessere plastificate scadute invieranno nuovamente un modulo per l’emissione delle stesse, corredato di foto e debitamente compilato, unitamente ad una fotocopia della tessera scaduta. Per accelerare le operazioni di smistamento e stampa si consiglia di evidenziare che si tratta di un rinnovo e non di una nuova emissione”.
Si ricorda che la tessera, la cui validità è quadriennale, è di proprietà del calciatore e dovrà seguire lo stesso fino al termine della sua validità.

2.25. TENUTA GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 delle N.O.I.F.
Si ricorda alle Società partecipanti ai Campionati Dilettanti che, ai sensi dell’Art. 72 delle N.O.I.F., commi 1) e 2):

1. I calciatori sin dall’inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere, dal N. 2 al N. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal N. 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

…. Omissis ….

Gli Arbitri segnaleranno le eventuali inosservanze di quanto sopra ai fini dell’adozione delle previste sanzioni.


REGOLA 4 (Edizione 2008/2009)
L’ EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall’IFAB (Allegato al C.U. N. 35 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma l’1 Settembre 2008).

REGOLAMENTO

Sicurezza
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa per sé o per gli altri calciatori (incluso ogni tipo di gioiello - monile).

Equipaggiamento di base
L’equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:

• maglia con maniche (se si indossa una sottomaglia, il colore delle maniche deve essere dello stesso colore dominante delle maniche della maglia);
• calzoncini (se si indossano cosciali o scaldamuscoli questi devono essere dello stesso colore dominante dei
calzoncini);
• calzettoni;
• parastinchi;
• scarpe.

Parastinchi
• devono essere coperti completamente dai calzettoni;
• devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o materiali similari);
• devono offrire un grado di protezione adeguato.

Colori
• le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall’altra e anche dagli ufficiali di gara;
• ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e anche dagli ufficiali di gara.

Infrazioni e sanzioni
Nel caso di un’infrazione a questa regola:
• non è necessario interrompere il gioco;
• il calciatore non in regola deve essere invitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo
equipaggiamento;
• il calciatore dovrà uscire dal terreno alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto a
regolarizzare il suo equipaggiamento;
• un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento non potrà rientrarvi senza
l’autorizzazione dell’arbitro;
• l’arbitro controllerà la regolarità dell’equipaggiamento del calciatore prima di autorizzarlo a rientrare sul terreno
di gioco;
• il calciatore potrà rientrare sul terreno di gioco solo durante un’ interruzione di gioco.

Un calciatore, invitato ad uscire dal terreno di gioco per una infrazione a questa regola, che rientra sul terreno stesso senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro, dovrà essere ammonito.

Ripresa del gioco
Se il gioco è stato interrotto dall’arbitro per comminare un’ammonizione:
• la gara riprenderà con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del calcio di punizione).

Decisioni I.F.A.B.

Decisione n. 1
I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità.
L’equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale.
Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione.
La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata dall’organizzatore della competizione o dalla FIFA..

Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri

Equipaggiamento Di Base
Colori:
• Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l'arbitro darà comunque inizio alla gara.
I portieri possono indossare pantaloni di tuta come parte del loro equipaggiamento di base.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa ed immediatamente dopo gioca il pallone e/o segna una rete, non c'è infrazione (e la rete eventualmente segnata deve essere convalidata) poiché la perdita della scarpa è stata accidentale.

Altro Equipaggiamento
Un calciatore può usare ulteriore equipaggiamento rispetto a quello di base, a condizione che esso abbia la finalità di proteggerlo fisicamente e non costituisca pericolo per lui o per gli altri calciatori.
Ogni indumento o equipaggiamento, diverso da quello di base, deve essere sottoposto al controllo dell'arbitro per determinarne la non pericolosità.
Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, non sono da considerare pericolosi e sono perciò ammessi.
Con le nuove tecnologie, sono prodotti occhiali da sport più sicuri, sia per chi li indossa, sia per gli altri calciatori;
gli arbitri devono mostrarsi tolleranti in merito all’autorizzazione per il loro uso, particolarmente nel caso dei giovani calciatori.

Se un indumento o un equipaggiamento ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, dovesse divenire tale durante la stessa o fosse usato in una maniera pericolosa, il suo uso non dovrà più essere consentito dall’arbitro.
L'uso di sistemi di radio comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito.

Accessori Di Gioielleria – Monili
Tutti i gioielli (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma ecc.) sono severamente vietati e devono essere tolti. Usare nastro adesivo per coprire i gioielli non è consentito.
Anche agli arbitri è proibito indossare gioielli (a parte un orologio o apparecchiature similari necessari alla direzione di gara).

SANZIONI DISCIPLINARI

L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se durante la gara l'arbitro si accorge che un calciatore sta indossando indumenti non autorizzati o gioielli dovrà:
• informare il calciatore che l'oggetto in questione deve essere tolto.
• invitare il calciatore a lasciare il terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad ottemperare al punto precedente.
• ammonire il calciatore se questi si rifiuta di ottemperare o se, dopo che gli ha intimato di togliere l'oggetto vietato, si accorge che lo sta ancora indossando.

Se il gioco è stato interrotto per ammonire il calciatore, verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Posizione del Calcio di punizione).

2.26. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2010/2011 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’Art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’Art. 48, del Regolamento della L.N.D.

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 17/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Luglio 2004, nonché il nuovo testo del comma 4) dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori.

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti di estendere lo spazio a disposizione per la pubblicità dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm2 e di poter inserire all’interno di tale spazio fino a due marchi pubblicitari;

- considerato che la Lega Nazionale Professionisti e il Settore Giovanile e per l’Attività Scolastica ritengono opportuna tale estensione nel proprio ambito;

- considerato, infine, che la Lega Professionisti Serie C ritiene opportuno prevedere anche la possibilità di inserire un marchio pubblicitario sui pantaloncini;

- attesa la necessità di un adeguamento normativo dell’Art. 72, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- visto l’Art. 24 dello Statuto Federale;
delibera

a) di estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm2 per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all’interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe Professionistiche o fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;

b) di consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm2 75, mantenendo, in tal caso, l’estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in cm2 200, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all’interno di detto spazio per le Leghe professionistiche e di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;

- la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica;

- di modificare l’Art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI
Art. 72 – N.O.I.F.

….. Omissis …

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre - marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate della L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. È altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico — amatoriale svolta in ambito territoriale.

2.27. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA - Art. 61 delle N.O.I.F.

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dall’Art. 61 delle N.O.I.F., che quì di seguito si riporta:

1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra Società.

4. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dell’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima e anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della Società.

2.28. INDENNIZZO TRASFERTE - NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni metereologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perchè annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

2.29. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE
PERSONE AUTORIZZATE
Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera rilasciata dal Comitato Regionale.
Detta tessera è titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di gioco.
Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del Comitato Regionale.
A tal proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al Comitato Regionale all'atto delle iscrizioni ai Campionati.
Le tessere per accompagnatori ufficiali si richiedono al Comitato Regionale.
Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di gioco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale; le altre due persone in qualità di Allenatore e Massaggiatore devono presentare la relativa tessera, rilasciata dal Settore Tecnico, per la Società per cui è tesserato per la stagione sportiva in corso. In mancanza, è sufficiente, per autorizzare la presenza in campo, mostrare “copia” della richiesta emissione tessera che attesti il tesseramento in corso, unicamente al documento personale di riconoscimento.
In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso al campo al Medico Sociale, purchè munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.
I Tecnici che hanno avuto l’automatica sospensione volontaria perché tesserati come Dirigenti nella stessa Società, non possono essere iscritti nella tessera impersonale.

2.30. CALCIATORI IMPEGNATI COME COLLABORATORI DI LINEA (EX GUARDALINEE)

Si riporta il comma 2) dell’art 63 delle N.O.I.F. – Direzione delle gare ufficiali –

..Omissis..

2) Quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell’arbitro, le Società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

..Omissis..
*******
Si ricorda , ai sensi del nuovo testo delle Decisioni F.I.G.C. della Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, quanto segue:

1) Non possono fungere da assistente di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.
2) All’arbitro non è consentito sostituire i propri assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.
3) Un calciatore che inizia un gara con funzioni di assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per le gare del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e per l’attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purchè non sia stato espulso.
4) E’ inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa.

2.31. TESSERAMENTO CALCIATORI

Si ricorda che tutte le richieste di tesseramento debbono essere effettuate solo ed esclusivamente sui nuovi moduli - Stagione Sportiva 2010/2011. Le richieste redatte sui vecchi stampati in vigore nella precedente Stagione Sportiva, saranno considerate nulle ad ogni effetto ed archiviate senza alcuna comunicazione alle Società interessate.
Inoltre si ricorda che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, documento di ripristino del vincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, etc.), dovrà essere spedito a mezzo RACCOMANDATA A.R. e non a mezzo POSTA PRIORITARIA. Essa, infatti, non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente, sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento, corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C., in alternativa al deposito manuale.

2.32. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 PUNTO 3 - N.O.I.F.

Si riporta integralmente il punto 3) dell’Art. 34 delle N.O.I.F.
… omissis …
3. I calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all’art. 17, comma 5, del C.G.S.

* * * * * * * *
P.S. Le Società sono invitate a scrivere all’esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

2.33. NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA

Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell’art. 1786 c.c.).
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilità l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato

2.34. EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ART. 30 STATUTO F.I.G.C.
1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell’ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell’organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego
dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2.35. INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE DELLA SOCIETA' - ART. 4 REGOLAMENTO L.N.D.
Gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, né agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni.
Pertanto, si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dal punto 6) dell’Art. 4 del Regolamento della L.N.D.:
Art. 4 - Le Associate
..omissis..
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino
situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l’individuazione dei soggetti titolari
delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione
competente, può deliberare la non ammissione della Società al Campionato di competenza.

2.36. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.
..omissis..

Si trascrive il testo aggiornato del comma 9) dell’Art.19 C.G.S.

9. I tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorchè conseguenti ad infrazione di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli Campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
..omissis..

Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal Giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione ed al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva.
Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

* * * * *

Si trascrive, altresì, il testo del comma 13) del medesimo Art. 19 - C.G.S.:

13. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. C) della Lega Nazionale Dilettanti, 5’ capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6 - C.G.S.

2.37. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 19 E 22 (ex artt.14 e 17 del vecchio C.G.S.) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI

La Corte Federale, pronunciandosi sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:

a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla Società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.

2.38. DEPOSITI CAUZIONALI SOCIETA’
I depositi cauzionali delle Società per Regolamento, devono restare costantemente “Attivi”, per la copertura delle spese di tesseramento, telefoniche, stampa Comunicato, etc.
Conseguentemente, ricordiamo che tutte le ammende devono essere versate entro la data indicata in calce al rispettivo Comunicato Ufficiale mentre le tasse reclamo devono essere allegate allo stesso.
Diversamente, per le ammende si procederà all’incasso coattivo con l’aggravio dei diritti di esazione del 10%.

2.39. RICHIESTA DUPLICATI RICEVUTE DI PAGAMENTO
Si informa che eventuali duplicati di ricevute di pagamento verranno rilasciati previa esibizione della denuncia di smarrimento e verrà addebitata la somma di € 5,00 per diritti di segreteria.

2.40. UFFICIO GESTIONE ATTIVITA’ AGONISTICA
Si informano le Società che per la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari, le richieste dovranno pervenire, con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate, al seguente numero di fax: 091-6808497.

2.41. RICHIESTE DI SPOSTAMENTO CAMPI O VARIAZIONI AGLI ORARI UFFICIALI
Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che questo Comitato è dell’avviso di limitare al massimo la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari.
Per ogni buon conto le eventuali richieste dovranno pervenire con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate.
In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse ad insindacabile giudizio di questo C.R.

2.42. MINUTO DI RACCOGLIMENTO
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.


2.43. COMUNICATO UFFICIALE
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.
* * * * * * * *
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.

2.44. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it

2.45. DISTINTA CALCIATORI
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

2.46. SERVIZIO PRONTO A.I.A. - 335 6624347
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l’assenza dell’Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.l.A., operante formando il N. 335/6624347.
Pertanto le Società, allorquando circa un’ora prima dell’inizio della gara dovessero rilevare l’assenza dell’arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.
Nel caso nel frattempo giungesse l’arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

2.47. CORRISPONDENZA FRA SOCIETÀ E COMITATO REGIONALE
Allo scopo di evitare possibili disguidi o ritardi nell’espletamento delle pratiche riguardanti l’Ufficio tesseramento di questo Comitato Regionale, si raccomanda vivamente a tutte le Società dipendenti di trasmettere tali pratiche con Plico separato, evitando in modo assoluto di includere, nello stesso, corrispondenza o quanto altro relativo a pratiche o ad argomenti diversi dal tesseramento.

2.48 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall’Art. 90 comma 22 della Legge n. 289 del 27.12.2002.
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su “Registro delle Societa’ Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva)
Da una analisi condotta dal C.O.N.I. sui dati delle Società affiliate presenti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è emerso che, alla data del 14.10.2009, solo una percentuale del 47,62% risulta iscritta al Registro, la cui tenuta è a cura del C.O.N.I.
Si invitano, pertanto, le Società a prendere visione delle direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, attraverso la Circolare n. 24 dell’8 Giugno 2004 – prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale n. 139 del 24 Giugno 2004.

2.49. SPORTELLO FISCALE
Il Comitato conferma la propria assistenza fiscale che sarà fornita gratuitamente a richiesta delle Società e riguarderà la iscrizione presso il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” del C.O.N.I., l’accesso ai benefici del “5 per mille” per l’associazionismo sportivo dilettantistico, il disbrigo delle pratiche di Contributo relative alla Legge Regionale n. 8 del 16 Maggio 1978 ed altre informazioni di natura fiscale.
Sarà cura di questo Comitato con successivi Comunicati Ufficiali informare circa le date e gli orari di ricevimento.

2.50. PROGETTO LOTTOMATICA - RISORSE E SERVIZI PER LE SOCIETÀ -

Il progetto realizzato con Lottomatica, è diretto a tutte le società dilettantistiche ed ai loro tesserati e tifosi. Per informazioni rivolgersi al Sig. Giannopolo Calogero 091.680.84.08/38 e-mail: sicilia.amministrazione@postalnd.it

2.51. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.
Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
Si riportano gli articoli 30 e 31 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 30 - Regolamento L.N.D.
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dalle Divisioni o dai Comitati di appartenenza.
2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei è di competenza delle Divisioni e dei Comitati.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, a Divisioni o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l’autorizzazione e l’approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni e Delegazioni.

Art. 31 - Regolamento L.N.D.
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli od organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione, almeno otto giorni prima della manifestazione, alla Divisione o al Comitato competente, il quale, dopo averla corredata del proprio parere tecnico-sportivo, provvede ad inoltrarla, per il tramite della Lega, al Presidente della F.I.G.C.. Soltanto eccezionalmente, o quando la squadra estera si trovi già nel territorio nazionale per la disputa di altri incontri, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata telegraficamente almeno due giorni prima di quello fissato per la gara.
2. L’approvazione del Regolamento dei tornei è di competenza del Presidente della F.I.G.C.

3. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
4. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.
Tornei Internazionali

Si riporta la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti N. 46 del 24 APRILE 2009 – Prot. 2077/CT/MC/sc -:
“ Si rendono note le disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:

A) Tornei Con Squadre Europee
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

B) Tornei Con Squadre Extra-Europee
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il diniego dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. “

Diritti Approvazione Tornei

A) Federali
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
• dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei, a carattere nazionale ed internazionale, debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 40 gg. prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi.



Per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.
L’approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

B) Ricreativi
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere Nazionale ed Internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi; per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.

L’approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati.
Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri ed idepositi di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE
– Diritti Approvazione Regolamento € 60,00
– Diritti Affiliazione (per società) € 10,00
– Diritti gara (per singola gara) € 5,00
– Deposito cauzionale (per società) € 50,00
– Deposito spese arbitrali € 30,00 per ogni gara
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale € 6,00

Tornei Internazionali Del Settore Giovanile E Scolastico
Le richieste per l’approvazione dei Regolamenti dei Tornei da parte degli Organi Internazionali (U.E.F.A. – F.I.F.A.), come stabilito dall’Art.9, par. 2), del Regolamento attuativo dello Statuto, devono essere inviate 2 mesi prima dalla data di inizio del Torneo.
Pertanto si ricorda che i termini di arrivo dei Regolamenti all’Ufficio Tornei della F.I.G.C.-S.G.S. sono di 45 giorni prima per i Tornei Nazionali e di 60 giorni prima per i Torneo Internazionali.
L’inosservanza dei termini di presentazione e’ motivo sufficiente per ritenere nulle le richieste inviate.

Gare Amichevoli
Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell’Arbitro tramite il C.R.A.
Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.


Diritti Per Gare Amichevoli

Per gare in cui sono impegnate:

Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B) € 70,00
Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (I^ e II^ Divisione) - Primavera € 60,00
Società del Campionato Nazionale Serie “D” - Eccellenza € 50,00
Società del Campionato di Promozione € 40,00
Società del Campionato di 1ª e 2ª Categoria € 30,00
Società di 3ª e Campionato Giovanile “Under 18” € 20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile € 20,00

2.52. ATTIVITÀ AMATORI

È data facoltà a ciascun Comitato Rgionale di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

2.53. INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Comitato Regionale Sicilia:
crlnd.sicilia01@figc.it;
Segreteria:
sicilia.segreteria@postalnd.it
Affari Generali:
sicilia.affarigenerali@postalnd.it
Amministrazione:
sicilia.amministrazione@postalnd.it
Tesseramento:
sicilia.tesseramento@postalnd.it
Giustizia Sportiva:
sicilia.giudicesportivo@postalnd.it
Delegazione Regionale Calcio a Cinque:
sicilia.calcio5@postalnd.it
Delegazione Regionale Calcio Femminile:
sicilia.femminile@postalnd.it


2.54. ORARIO ESTIVO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, da lunedi’ 14 Giugno 2010 a Venerdi’ 27 Agosto 2010, resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:
Mattina Pomeriggio
Lunedì 10.00 – 13.00 C H I U S I
Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Giovedì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Venerdì 10.00 – 13.00 C H I U S I
Sabato C H I U S U R A T O T A L E

SI INFORMA, ALTRESI’, CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE RESTERANNO CHIUSI DAL 9 AL 14 AGOSTO 2010.


Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 5/07/2010

Il Segretario
Maria Gatto Il Presidente
Sandro Morgana

Fonte: www.lnd.it
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Comunicato Ufficiale n°1 del 5 Luglio 2010
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