2.19. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Si informa che il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 Giugno 2010 ha riconfermato il nuovo meccanismo relativo allo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out per la Stagione Sportiva 2010/2011.
Pertanto, le predette gare si svolgeranno in gara unica sul campo della squadra migliore classificata e, quindi, non piu’ in campo neutro.
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parita’, si procedera’ all’effettuazione dei tempi supplementari e degli eventuali tiri di rigore.
Con successivi Comunicati saranno definite le modalita’ di svolgimento dei Play-Off e dei Play-Out di cui in argomento.
2.21. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – C.U. N. 3 dell’1 Luglio 2010 della L.N.D.
Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2010/2011:
• dal 8 agosto 2010 ore 16.00
• dal 19 settembre 2010 ore 15.30
• dal 31 ottobre 2010 ore 14.30
• dal 6 febbraio 2011 ore 15.00
• dal 27 marzo 2011 ore 16.00
• dal 1 maggio 2011 ore 16.30
Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati.
2.22. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 dell’1 Luglio 2010 della L.N.D.
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
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Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all’ammenda per le Società.
Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell’inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno, facendo presente che a partire dal 31 Gennaio 2011 si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.
Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2011, facendo presente che, relativamente all’Attivita’ Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..
Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverrano oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che la competente Commissione Disciplinare Territoriale intenderà assumere.
2.23. TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. IN VIGORE NEL PERIODO DAL 1°LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2013 – Circolare n. 7 del 1 Luglio 2010
Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla INA ASSITALIA, le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013.
Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (convenzione infortuni con relativa tabella lesioni, responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela legale) prevedono le garanzie indicate negli allegati al presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante.
Sono scaricabili dal sito www.lnd.it lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri.
Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’ pari a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D..
Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.
Si ricorda, inoltre, che e’ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450
2.24. TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI
Si informano le Società che qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
Si invitano le Società, in possesso di tessere plastificate scadute, di provvedere ad eseguire l’apposita procedura di rinnovo che riportiamo qui di seguito:
“Qualora un proprio giocatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta. Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore invitiamo a spedire la tessera a questo Comitato.
Le Società che sono in possesso di tessere plastificate scadute invieranno nuovamente un modulo per l’emissione delle stesse, corredato di foto e debitamente compilato, unitamente ad una fotocopia della tessera scaduta. Per accelerare le operazioni di smistamento e stampa si consiglia di evidenziare che si tratta di un rinnovo e non di una nuova emissione”.
Si ricorda che la tessera, la cui validità è quadriennale, è di proprietà del calciatore e dovrà seguire lo stesso fino al termine della sua validità.
2.25. TENUTA GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 delle N.O.I.F.
Si ricorda alle Società partecipanti ai Campionati Dilettanti che, ai sensi dell’Art. 72 delle N.O.I.F., commi 1) e 2):
1. I calciatori sin dall’inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere, dal N. 2 al N. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal N. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
…. Omissis ….
Gli Arbitri segnaleranno le eventuali inosservanze di quanto sopra ai fini dell’adozione delle previste sanzioni.
REGOLA 4 (Edizione 2008/2009)
L’ EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall’IFAB (Allegato al C.U. N. 35 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma l’1 Settembre 2008).
REGOLAMENTO
Sicurezza
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa per sé o per gli altri calciatori (incluso ogni tipo di gioiello - monile).
Equipaggiamento di base
L’equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:
• maglia con maniche (se si indossa una sottomaglia, il colore delle maniche deve essere dello stesso colore dominante delle maniche della maglia);
• calzoncini (se si indossano cosciali o scaldamuscoli questi devono essere dello stesso colore dominante dei
calzoncini);
• calzettoni;
• parastinchi;
• scarpe.
Parastinchi
• devono essere coperti completamente dai calzettoni;
• devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o materiali similari);
• devono offrire un grado di protezione adeguato.
Colori
• le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall’altra e anche dagli ufficiali di gara;
• ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e anche dagli ufficiali di gara.
Infrazioni e sanzioni
Nel caso di un’infrazione a questa regola:
• non è necessario interrompere il gioco;
• il calciatore non in regola deve essere invitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo
equipaggiamento;
• il calciatore dovrà uscire dal terreno alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto a
regolarizzare il suo equipaggiamento;
• un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento non potrà rientrarvi senza
l’autorizzazione dell’arbitro;
• l’arbitro controllerà la regolarità dell’equipaggiamento del calciatore prima di autorizzarlo a rientrare sul terreno
di gioco;
• il calciatore potrà rientrare sul terreno di gioco solo durante un’ interruzione di gioco.
Un calciatore, invitato ad uscire dal terreno di gioco per una infrazione a questa regola, che rientra sul terreno stesso senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro, dovrà essere ammonito.
Ripresa del gioco
Se il gioco è stato interrotto dall’arbitro per comminare un’ammonizione:
• la gara riprenderà con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del calcio di punizione).
Decisioni I.F.A.B.
Decisione n. 1
I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità.
L’equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale.
Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione.
La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata dall’organizzatore della competizione o dalla FIFA..
Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri
Equipaggiamento Di Base
Colori:
• Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l'arbitro darà comunque inizio alla gara.
I portieri possono indossare pantaloni di tuta come parte del loro equipaggiamento di base.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa ed immediatamente dopo gioca il pallone e/o segna una rete, non c'è infrazione (e la rete eventualmente segnata deve essere convalidata) poiché la perdita della scarpa è stata accidentale.
Altro Equipaggiamento
Un calciatore può usare ulteriore equipaggiamento rispetto a quello di base, a condizione che esso abbia la finalità di proteggerlo fisicamente e non costituisca pericolo per lui o per gli altri calciatori.
Ogni indumento o equipaggiamento, diverso da quello di base, deve essere sottoposto al controllo dell'arbitro per determinarne la non pericolosità.
Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, non sono da considerare pericolosi e sono perciò ammessi.
Con le nuove tecnologie, sono prodotti occhiali da sport più sicuri, sia per chi li indossa, sia per gli altri calciatori;
gli arbitri devono mostrarsi tolleranti in merito all’autorizzazione per il loro uso, particolarmente nel caso dei giovani calciatori.
Se un indumento o un equipaggiamento ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, dovesse divenire tale durante la stessa o fosse usato in una maniera pericolosa, il suo uso non dovrà più essere consentito dall’arbitro.
L'uso di sistemi di radio comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito.
Accessori Di Gioielleria – Monili
Tutti i gioielli (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma ecc.) sono severamente vietati e devono essere tolti. Usare nastro adesivo per coprire i gioielli non è consentito.
Anche agli arbitri è proibito indossare gioielli (a parte un orologio o apparecchiature similari necessari alla direzione di gara).
SANZIONI DISCIPLINARI
L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se durante la gara l'arbitro si accorge che un calciatore sta indossando indumenti non autorizzati o gioielli dovrà:
• informare il calciatore che l'oggetto in questione deve essere tolto.
• invitare il calciatore a lasciare il terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad ottemperare al punto precedente.
• ammonire il calciatore se questi si rifiuta di ottemperare o se, dopo che gli ha intimato di togliere l'oggetto vietato, si accorge che lo sta ancora indossando.
Se il gioco è stato interrotto per ammonire il calciatore, verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Posizione del Calcio di punizione).
2.26. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Per la stagione sportiva 2010/2011 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’Art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’Art. 48, del Regolamento della L.N.D.
Si riporta il testo integrale del C.U. N. 17/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Luglio 2004, nonché il nuovo testo del comma 4) dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori.
COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A
IL CONSIGLIO FEDERALE
- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti di estendere lo spazio a disposizione per la pubblicità dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm2 e di poter inserire all’interno di tale spazio fino a due marchi pubblicitari;
- considerato che la Lega Nazionale Professionisti e il Settore Giovanile e per l’Attività Scolastica ritengono opportuna tale estensione nel proprio ambito;
- considerato, infine, che la Lega Professionisti Serie C ritiene opportuno prevedere anche la possibilità di inserire un marchio pubblicitario sui pantaloncini;
- attesa la necessità di un adeguamento normativo dell’Art. 72, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l’Art. 24 dello Statuto Federale;
delibera
a) di estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm2 per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all’interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe Professionistiche o fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;
b) di consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm2 75, mantenendo, in tal caso, l’estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in cm2 200, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all’interno di detto spazio per le Leghe professionistiche e di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica;
- di modificare l’Art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato.
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI
Art. 72 – N.O.I.F.
….. Omissis …
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre - marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate della L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. È altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico — amatoriale svolta in ambito territoriale.
2.27. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA - Art. 61 delle N.O.I.F.
Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dall’Art. 61 delle N.O.I.F., che quì di seguito si riporta:
1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra Società.
4. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dell’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima e anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della Società.
2.28. INDENNIZZO TRASFERTE - NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E COPPE
Si riportano alcune nozioni utili per le Società:
a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.
b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.
c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni metereologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.
d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.
e) Gare ripetute perchè annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).
f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.
2.29. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE
PERSONE AUTORIZZATE
Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera rilasciata dal Comitato Regionale.
Detta tessera è titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di gioco.
Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del Comitato Regionale.
A tal proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al Comitato Regionale all'atto delle iscrizioni ai Campionati.
Le tessere per accompagnatori ufficiali si richiedono al Comitato Regionale.
Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di gioco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale; le altre due persone in qualità di Allenatore e Massaggiatore devono presentare la relativa tessera, rilasciata dal Settore Tecnico, per la Società per cui è tesserato per la stagione sportiva in corso. In mancanza, è sufficiente, per autorizzare la presenza in campo, mostrare “copia” della richiesta emissione tessera che attesti il tesseramento in corso, unicamente al documento personale di riconoscimento.
In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso al campo al Medico Sociale, purchè munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.
I Tecnici che hanno avuto l’automatica sospensione volontaria perché tesserati come Dirigenti nella stessa Società, non possono essere iscritti nella tessera impersonale.
2.30. CALCIATORI IMPEGNATI COME COLLABORATORI DI LINEA (EX GUARDALINEE)
Si riporta il comma 2) dell’art 63 delle N.O.I.F. – Direzione delle gare ufficiali –
..Omissis..
2) Quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell’arbitro, le Società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.
..Omissis..
*******
Si ricorda , ai sensi del nuovo testo delle Decisioni F.I.G.C. della Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, quanto segue:
1) Non possono fungere da assistente di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.
2) All’arbitro non è consentito sostituire i propri assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.
3) Un calciatore che inizia un gara con funzioni di assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per le gare del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e per l’attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purchè non sia stato espulso.
4) E’ inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa.
2.31. TESSERAMENTO CALCIATORI
Si ricorda che tutte le richieste di tesseramento debbono essere effettuate solo ed esclusivamente sui nuovi moduli - Stagione Sportiva 2010/2011. Le richieste redatte sui vecchi stampati in vigore nella precedente Stagione Sportiva, saranno considerate nulle ad ogni effetto ed archiviate senza alcuna comunicazione alle Società interessate.
Inoltre si ricorda che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, documento di ripristino del vincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, etc.), dovrà essere spedito a mezzo RACCOMANDATA A.R. e non a mezzo POSTA PRIORITARIA. Essa, infatti, non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente, sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento, corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C., in alternativa al deposito manuale.
2.32. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 PUNTO 3 - N.O.I.F.
Si riporta integralmente il punto 3) dell’Art. 34 delle N.O.I.F.
… omissis …
3. I calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all’art. 17, comma 5, del C.G.S.
* * * * * * * *
P.S. Le Società sono invitate a scrivere all’esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.
2.33. NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti
La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell’art. 1786 c.c.).
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilità l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato
2.34. EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ART. 30 STATUTO F.I.G.C.
1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell’ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell’organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego
dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2.35. INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE DELLA SOCIETA' - ART. 4 REGOLAMENTO L.N.D.
Gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, né agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni.
Pertanto, si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dal punto 6) dell’Art. 4 del Regolamento della L.N.D.:
Art. 4 - Le Associate
..omissis..
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino
situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l’individuazione dei soggetti titolari
delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione
competente, può deliberare la non ammissione della Società al Campionato di competenza.
2.36. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE
Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati
Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.
..omissis..
Si trascrive il testo aggiornato del comma 9) dell’Art.19 C.G.S.
9. I tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorchè conseguenti ad infrazione di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli Campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
..omissis..
Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal Giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione ed al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva.
Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
* * * * *
Si trascrive, altresì, il testo del comma 13) del medesimo Art. 19 - C.G.S.:
13. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. C) della Lega Nazionale Dilettanti, 5’ capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6 - C.G.S.
2.37. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 19 E 22 (ex artt.14 e 17 del vecchio C.G.S.) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI
La Corte Federale, pronunciandosi sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:
a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla Società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
2.38. DEPOSITI CAUZIONALI SOCIETA’
I depositi cauzionali delle Società per Regolamento, devono restare costantemente “Attivi”, per la copertura delle spese di tesseramento, telefoniche, stampa Comunicato, etc.
Conseguentemente, ricordiamo che tutte le ammende devono essere versate entro la data indicata in calce al rispettivo Comunicato Ufficiale mentre le tasse reclamo devono essere allegate allo stesso.
Diversamente, per le ammende si procederà all’incasso coattivo con l’aggravio dei diritti di esazione del 10%.
2.39. RICHIESTA DUPLICATI RICEVUTE DI PAGAMENTO
Si informa che eventuali duplicati di ricevute di pagamento verranno rilasciati previa esibizione della denuncia di smarrimento e verrà addebitata la somma di € 5,00 per diritti di segreteria.
2.40. UFFICIO GESTIONE ATTIVITA’ AGONISTICA
Si informano le Società che per la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari, le richieste dovranno pervenire, con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate, al seguente numero di fax: 091-6808497.
2.41. RICHIESTE DI SPOSTAMENTO CAMPI O VARIAZIONI AGLI ORARI UFFICIALI
Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che questo Comitato è dell’avviso di limitare al massimo la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari.
Per ogni buon conto le eventuali richieste dovranno pervenire con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate.
In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse ad insindacabile giudizio di questo C.R.
2.42. MINUTO DI RACCOGLIMENTO
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.
2.43. COMUNICATO UFFICIALE
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.
* * * * * * * *
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.
2.44. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it
2.45. DISTINTA CALCIATORI
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.
2.46. SERVIZIO PRONTO A.I.A. - 335 6624347
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l’assenza dell’Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.l.A., operante formando il N. 335/6624347.
Pertanto le Società, allorquando circa un’ora prima dell’inizio della gara dovessero rilevare l’assenza dell’arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.
Nel caso nel frattempo giungesse l’arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.
2.47. CORRISPONDENZA FRA SOCIETÀ E COMITATO REGIONALE
Allo scopo di evitare possibili disguidi o ritardi nell’espletamento delle pratiche riguardanti l’Ufficio tesseramento di questo Comitato Regionale, si raccomanda vivamente a tutte le Società dipendenti di trasmettere tali pratiche con Plico separato, evitando in modo assoluto di includere, nello stesso, corrispondenza o quanto altro relativo a pratiche o ad argomenti diversi dal tesseramento.
2.48 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall’Art. 90 comma 22 della Legge n. 289 del 27.12.2002.
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su “Registro delle Societa’ Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva)
Da una analisi condotta dal C.O.N.I. sui dati delle Società affiliate presenti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è emerso che, alla data del 14.10.2009, solo una percentuale del 47,62% risulta iscritta al Registro, la cui tenuta è a cura del C.O.N.I.
Si invitano, pertanto, le Società a prendere visione delle direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, attraverso la Circolare n. 24 dell’8 Giugno 2004 – prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale n. 139 del 24 Giugno 2004.
2.49. SPORTELLO FISCALE
Il Comitato conferma la propria assistenza fiscale che sarà fornita gratuitamente a richiesta delle Società e riguarderà la iscrizione presso il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” del C.O.N.I., l’accesso ai benefici del “5 per mille” per l’associazionismo sportivo dilettantistico, il disbrigo delle pratiche di Contributo relative alla Legge Regionale n. 8 del 16 Maggio 1978 ed altre informazioni di natura fiscale.
Sarà cura di questo Comitato con successivi Comunicati Ufficiali informare circa le date e gli orari di ricevimento.
2.50. PROGETTO LOTTOMATICA - RISORSE E SERVIZI PER LE SOCIETÀ -
Il progetto realizzato con Lottomatica, è diretto a tutte le società dilettantistiche ed ai loro tesserati e tifosi. Per informazioni rivolgersi al Sig. Giannopolo Calogero 091.680.84.08/38 e-mail: sicilia.amministrazione@postalnd.it
2.51. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.
Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
Si riportano gli articoli 30 e 31 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
Art. 30 - Regolamento L.N.D.
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane
1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dalle Divisioni o dai Comitati di appartenenza.
2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei è di competenza delle Divisioni e dei Comitati.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, a Divisioni o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l’autorizzazione e l’approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni e Delegazioni.
Art. 31 - Regolamento L.N.D.
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere
1. Le società che intendono disputare gare amichevoli od organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione, almeno otto giorni prima della manifestazione, alla Divisione o al Comitato competente, il quale, dopo averla corredata del proprio parere tecnico-sportivo, provvede ad inoltrarla, per il tramite della Lega, al Presidente della F.I.G.C.. Soltanto eccezionalmente, o quando la squadra estera si trovi già nel territorio nazionale per la disputa di altri incontri, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata telegraficamente almeno due giorni prima di quello fissato per la gara.
2. L’approvazione del Regolamento dei tornei è di competenza del Presidente della F.I.G.C.
3. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
4. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.
Tornei Internazionali
Si riporta la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti N. 46 del 24 APRILE 2009 – Prot. 2077/CT/MC/sc -:
“ Si rendono note le disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:
A) Tornei Con Squadre Europee
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
B) Tornei Con Squadre Extra-Europee
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il diniego dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. “
Diritti Approvazione Tornei
A) Federali
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
• dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).
Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei, a carattere nazionale ed internazionale, debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 40 gg. prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi.
Per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.
L’approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.
B) Ricreativi
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.
Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere Nazionale ed Internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi; per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.
L’approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.
Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati.
Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri ed idepositi di seguito riportate:
PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE
– Diritti Approvazione Regolamento € 60,00
– Diritti Affiliazione (per società) € 10,00
– Diritti gara (per singola gara) € 5,00
– Deposito cauzionale (per società) € 50,00
– Deposito spese arbitrali € 30,00 per ogni gara
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale € 6,00
Tornei Internazionali Del Settore Giovanile E Scolastico
Le richieste per l’approvazione dei Regolamenti dei Tornei da parte degli Organi Internazionali (U.E.F.A. – F.I.F.A.), come stabilito dall’Art.9, par. 2), del Regolamento attuativo dello Statuto, devono essere inviate 2 mesi prima dalla data di inizio del Torneo.
Pertanto si ricorda che i termini di arrivo dei Regolamenti all’Ufficio Tornei della F.I.G.C.-S.G.S. sono di 45 giorni prima per i Tornei Nazionali e di 60 giorni prima per i Torneo Internazionali.
L’inosservanza dei termini di presentazione e’ motivo sufficiente per ritenere nulle le richieste inviate.
Gare Amichevoli
Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell’Arbitro tramite il C.R.A.
Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.
Diritti Per Gare Amichevoli
Per gare in cui sono impegnate:
Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B) € 70,00
Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (I^ e II^ Divisione) - Primavera € 60,00
Società del Campionato Nazionale Serie “D” - Eccellenza € 50,00
Società del Campionato di Promozione € 40,00
Società del Campionato di 1ª e 2ª Categoria € 30,00
Società di 3ª e Campionato Giovanile “Under 18” € 20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile € 20,00
2.52. ATTIVITÀ AMATORI
È data facoltà a ciascun Comitato Rgionale di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
2.53. INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
Comitato Regionale Sicilia:
crlnd.sicilia01@figc.it;
Segreteria:
sicilia.segreteria@postalnd.it
Affari Generali:
sicilia.affarigenerali@postalnd.it
Amministrazione:
sicilia.amministrazione@postalnd.it
Tesseramento:
sicilia.tesseramento@postalnd.it
Giustizia Sportiva:
sicilia.giudicesportivo@postalnd.it
Delegazione Regionale Calcio a Cinque:
sicilia.calcio5@postalnd.it
Delegazione Regionale Calcio Femminile:
sicilia.femminile@postalnd.it
2.54. ORARIO ESTIVO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, da lunedi’ 14 Giugno 2010 a Venerdi’ 27 Agosto 2010, resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:
Mattina Pomeriggio
Lunedì 10.00 – 13.00 C H I U S I
Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Giovedì 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
Venerdì 10.00 – 13.00 C H I U S I
Sabato C H I U S U R A T O T A L E
SI INFORMA, ALTRESI’, CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE RESTERANNO CHIUSI DAL 9 AL 14 AGOSTO 2010.
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 5/07/2010
Il Segretario
Maria Gatto Il Presidente
Sandro Morgana
Fonte: www.lnd.it